Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi Comunali
Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 89, i Comuni "disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi...." ed esercitano la potestà regolamentare in tema di "b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;....c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;... e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva " (art. 89 T.U.E.L., comma 2), con i soli limiti che derivano, una volta assicurato il rispetto dei principi generali già richiamati e delle disposizioni dettate dal T.U.E.L., "dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti" (art. 89 T.U.E.L., comma 5).
L'art. 109 T.U.E.L., comma 2, una volta letto in combinato disposto con il successivo art. 110, ed alla luce dell'ampia potestà regolamentare dell'ente in tema di organizzazione degli uffici, consente al Comune di non istituire rispetto ad una determinata funzione, seppure implicante l'esercizio dei poteri/doveri di cui all'art. 107 T.U.E.L., la posizione dirigenziale e di assegnare la stessa al personale con qualifica non dirigenziale nel rispetto dei criteri dettati dal regolamento e dalla contrattazione collettiva.