Tributo IMU

  • Servizio attivo

IMU - Imposta Municipale Propria

In questa sezione è possibile trovare e consultare in modo rapido e compatto tutte le informazioni relative all'IMU.

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto ai possessori dei seguenti beni immobili:

  • fabbricati;
  • aree fabbricabili;
  • terreni agricoli.

Hanno l'obbligo di pagare l'IMU:

  • i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni;
  • i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
  • i coniugi assegnatari della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (ma solo nel caso di abitazione “di lusso”);
  • i concessionari nel caso di concessione di aree demaniali;
  • i locatari per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Marcheno

Descrizione

Con legge 27 dicembre 2019, n. 160 (commi dal 739 al 783 dell'art.1), è stata nuovamente disciplinata l'imposta municipale propria (IMU) il cui presupposto è il possesso di immobili.

Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita dal comma 741 lettere b) e c) della citata legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.

A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria (comma 761).

Il versamento della prima rata, come previsto dal comma 762, è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

Per maggiori informazioni: AREA FINANZIARIA - UFFICIO TRIBUTI

Responsabile dell’area: Gabriella Quistini

Riferimento (IMU) - Gianluca Pedretti Riferimento

Orari d'ufficio e apertura al pubblico:

  • Lunedì dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,30 (apertura al pubblico dalle ore 15,00 alle ore 18,30)
  • Martedì dalle 8,00 alle 14,00 (apertura al pubblico dalle 10,00 alle 13,00)
  • Mercoledì dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,30 (apertura al pubblico dalle ore 10,00 alle ore 12,30)
  • Giovedì dalle 8,00 alle 14,00 (chiuso al pubblico)
  • Venerdì dalle 8,00 alle 13,00 (apertura al pubblico dalle 10,00 alle 13,00)

Possibilità di prendere appuntamento:

  • lunedì dalle 9,00 alle 11,00
  • giovedì: dalle 9,00 alle 11,00

Per prendere appuntamento cliccare a questo link: prenota appuntamento.

Telefono: 0308960033 - FAX: 0308960305

E-mail: tributi@comune.marcheno.bs.it - PEC: protocollo@pec.comune.marcheno.bs.it

Nei documenti allegati qui sotto è possibile trovare tutta la modulistica e le informazioni utili relative all'IMU, scaricarli e visionarli.

Come fare

Il pagamento può essere effettuato tramite modello F24 e l'importo da versare può essere determinato utilizzando l'apposito calcolatore disponibile sul sito web del Comune. Il pagamento può essere effettuato dal contribuente oppure da un suo coobbligato (erede, genitore, tutore o curatore fallimentare).

E' necessario indicare l'anno di riferimento, la data in cui si prevede di effettuare il pagamento e il tipo di pagamento scelto (totale o in due rate).

E' poi richiesto di selezionare i codici tributo per cui si effettua il pagamento. I codici tributo sono presenti sull’informativa allegata nella modulistica di questa sezione.

Per ogni codice tributo è necessario indicare:

  • il numero di immobili a cui è applicato il codice tributo;
  • l'importo da versare (non comprensivo di eventuali detrazioni e calcolabile tramite il calcolatore);
  • l'importo di eventuali detrazioni applicabili (calcolabili tramite il calcolatore);
  • l'importo totale da versare (importo a debito versato, comprensivo di eventuali detrazioni).

L'Ufficio Tributi invia comunque annualmente (entro fine maggio) ai contribuenti residenti nel proprio territorio la documentazione necessaria per effettuare il versamento dell'imposta (lettera accompagnatoria con informazioni e scadenze, prospetto di calcolo IMU e modelli di versamento F24). La medesima documentazione viene inviata via mail anche ai contribuenti non residenti che ne abbiano fatto richiesta.

Cosa serve

La quasi totalità dei contribuenti non deve presentare nessuna dichiarazione IMU, in quanto rimangono valide le precedenti dichiarazioni, anche ICI e TASI, in quanto compatibili, nonché le informazioni presenti agli atti dell’Agenzia delle Entrate (Catasto). L’obbligo dichiarativo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni che non sono comunque conoscibili dal Comune. Non sarà necessario dichiarare l’acquisto/vendita di un immobile, in quanto informazioni che il Comune già conosce.

La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. I modelli di dichiarazione sono disponibili presso l’Ufficio Tributi comunale ed estraibili anche dal sito Internet del Comune www.comune.marcheno.bs.it (anche consultando gli allegati presenti in questa sezione) e sul sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it.

Modello dichiarazione IMU

Modello dichiarazione IMU

Cosa si ottiene

Informazioni sul pagamento dell'IMU

Hanno l'obbligo di pagare l'IMU:

  1. i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni;
  2. i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
  3. i coniugi assegnatari della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (ma solo nel caso di abitazione “di lusso”);
  4. i concessionari nel caso di concessione di aree demaniali;
  5. i locatari per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Tempi e scadenze

2025 16 Dic

Scadenze Pagamento IMU 2025 16/06/2025 ⇢ 16/12/2025

Note

In data 16/06/2025 scade la prima rata IMU.

In data 16/12/2025 scade la seconda rata IMU.

In un'unica soluzione è possibile pagare entro il 16/06/2025.

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Accedi al servizio

Prenota appuntamento 

Sede del Comune di Marcheno

La sede del Comune è il luogo ove sono ubicati gli uffici, nonché la sala Consiliare e la sala Giunta.

Municipio di Marcheno, 111, Via Giuseppe Zanardelli, Aleno, Cesovo, Marcheno, Comunità montana della valle Trompia, Brescia, Lombardia, 25060,

Orari al pubblico:

Gli orari di apertura al pubblico potrebbero non corrispondere a quelli concordati dal singolo Ufficio per l'organizzazione degli appuntamenti. Consulta l'apposita sezione del nostro sito per conoscere quali sono gli orari di appuntamento dei singoli Uffici.

Durante gli orari di apertura al pubblico è sempre possibile recarsi in Comune, anche senza appuntamento.

Tuttavia il ricevimento del pubblico da parte di:

  • Assistente Sociale
  • Responsabile del Settore Servizi Tecnici
  • Ufficio Servizi Demografici (Anagrafe e Stato Civile)

per la tipologia di utenza e per la necessità di incontri dedicati, rimane possibile esclusivamente previo appuntamento o almeno preventivo contatto telefonico con l'Ufficio. 

È sempre possibile il ricevimento su appuntamento, anche nelle fasce orarie in cui gli Uffici Comunali sarebbero chiusi al pubblico, previo contatto con l’Ufficio di interesse.

Lun
15:00-18:20
Mar
10:00-13:00
Mer
10:00-12:30
Gio
chiuso
Ven
10:13:00
Sab
chiuso
Dom
chiuso
Valido dal 19/06/2024

Sede Ufficio Tributi

Sede dell'Ufficio Tributi

Via Zanardelli 111, 25060 - Marcheno (BS)

Orari al pubblico:

Lun
15:00 - 18:20
Mar
10:00 - 13:00
Mer
10:00 - 12:30
Ven
10:00 - 13:00
Valido dal 01/01/2022

Casi particolari

ESENZIONI (Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Art 1)

Comma 751

Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento.

I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

Comma 759

Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

  • a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601;
  • d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  • e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13,14,15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la Legge 27 maggio 1929, n.810;
  • f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i; si applicano altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n.200.
  • g-bis) gli immobili non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorita' giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalita' telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorche' cessa il diritto all'esenzione.

Per il Comune di Marcheno sono altresì esenti i terreni agricoli, come previsto dalla lettera d) del comma 758 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160

RIDUZIONI DI IMPOSTA (Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Art 1)

Comma 747

La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

  • a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
  • b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n.445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
  • c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Comma 760

Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431 l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.

Ulteriori informazioni

Modello dichiarazione IMU

Modello dichiarazione IMU

Istruzioni dichiarazione IMU

Istruzioni dichiarazione IMU

Regolamento disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)

Regolamento disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)

Dichiarazione inagibilità/inabitabilità nuova IMU

Dichiarazione inagibilità/inabitabilità nuova IMU

Richiesta rateizzazione - nuova IMU ordinaria

Richiesta rateizzazione - nuova IMU ordinaria

Richiesta rateizzazione avvisi accertamento nuova IMU

Richiesta rateizzazione avvisi accertamento nuova IMU

Dichiarazione residenza struttura sanitaria nuova IMU

Dichiarazione residenza struttura sanitaria nuova IMU

Istanza di annullamento o rettifica avviso di accertamento IMU in autotutela

Si tratta di una richiesta di annullare/rettificare uno o più avvisi di accertamento IMU/TASI emessi dall'Ufficio Tributi del Comune
Chi può richiederlo: Il soggetto al quale sono stati notificati uno o più avvisi di accertamento IMU ritenuti dallo stesso infondati/illegittimi
Modalità di Attivazione: A domanda
Come si richiede : Presentazione direttamente all'Ufficio Protocollo o tramite pec di apposito modello che può essere ritirato direttamente presso l'Ufficio Tributi o scaricato dal sito istituzionale.
Tempi: 30 giorni dalla data di protocollo
Documentazione rilasciata: provvedimento di rigetto dell'istanza o provvedimento di rettifica/annullamento dell'atto notificato
Spese a carico dell'utente: nessuna

Istanza riversamento IMU ad altro comune

Istanza riversamento IMU ad altro comune

Istanza riversamento IMU al Comune di Marcheno

Istanza riversamento IMU al Comune di Marcheno

Valori minimi aree edificabili accertamento IMU - 2020

Valori minimi aree edificabili accertamento IMU - 2020

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