Competenze
Gli albi dei Giudici Popolari vengono aggiornati ogni due anni (negli anni dispari) secondo le norme stabilite dalla legge n.287 del 10/04/1951. Gli iscritti ne fanno parte fino al compimento dei sessantacinque anni, salvo istanza di cancellazione o cancellazione d'ufficio.
Attività della Commissione:
Sono formati due separati elenchi: uno dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e l'altro dei Giudici Popolari di Corte d'Assise di Appello, i quali sono successivamente trasmessi al Tribunale per la revisione e infine restituiti dallo stesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
Il Tribunale provvede alla formazione ed approvazione degli albi definitivi, che sono permanenti e soggetti ad aggiornamento biennale.
L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per essere chiamati a prestare servizio come giudice popolare presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado, in occasione delle sessioni di giudizio delle stesse.
Requisiti per l'iscrizione:
- essere in possesso cittadinanza italiana;
- essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici;
- avere un'età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
- essere in possesso di titolo di studio di scuola media inferiore per l'iscrizione nell'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise (primo grado) oppure titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione nell'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise di Appello (secondo grado), o titoli superiori
Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
- i magistrati e, in genere, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Presentazione della domanda:
Dal 1° aprile al 31 luglio di ogni anno dispari al Comune di residenza.
Quanto dura l'iscrizione:
L'iscrizione permane fino alla cancellazione d'ufficio per perdita dei requisiti prescritti dalla legge o fino alla richiesta di cancellazione avanzata dall'interessato. L'ufficio di Giudice Popolare è obbligatorio: ciò significa che colui che, essendo chiamato a prestare tale servizio, non si presenta senza giustificato motivo, è condannato al pagamento di un'ammenda nonché alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento.
Modalità di cancellazione:
Per essere cancellati dall'albo dei giudici popolari di corte d'Assise e/o di corte d'Assise d'Appello occorre presentare apposita domanda al proprio Comune di residenza nel periodo compreso tra l'1 Aprile e il 31 Luglio di ogni anno dispari.
Reclami e contestazioni:
Ogni cittadino di età maggiore può presentare reclamo contro le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni entro il termine di 15 giorni dall’affissione nell’albo pretorio.
Indennità:
Ai Giudici Popolari spetta un'indennità per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione.